Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati

Sezione contenente informazioni e dati ai sensi dell' Art. 52, c. 1 del d. lgs. n. 82/2005, dell'Art. 9, c. 7 del d. lgs. n. 179/2012, dell'Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater del d.lgs. n. 82/2005

Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati

Sottosezione contenente  informazioni e dati ai sensi dell’Art. 52, c. 1 del D.lgs. n. 82/2005: “L'accesso telematico a dati, documenti e  procedimenti  e  il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente  codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche  amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno   della   sezione "Trasparenza, valutazione  e  merito",  il  catalogo  dei  dati,  dei metadati  e  delle  relative  banche  dati  in  loro  possesso  ed  i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti  in  Anagrafe tributaria.”

Nessun elenco di base di dati

Regolamenti

Sottosezione contenente  informazioni e dati ai sensi dell’Art. 52, c. 1 del D.lgs. n. 82/2005: “L'accesso telematico a dati, documenti e  procedimenti  e  il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti  di  cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente  codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche  amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno   della   sezione "Trasparenza, valutazione  e  merito",  il  catalogo  dei  dati,  dei metadati  e  delle  relative  banche  dati  in  loro  possesso  ed  i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti  in  Anagrafe tributaria.”

 Nessun regolamento per l'acceso a base di dati

Obiettivi di accessibilità

Sottosezione contenente informazioni e dati ai sensi dell’Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012: “L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli  standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.”

Obiettivi di accessibilità (in corso di pubblicazione)

 

Provvedimenti per uso dei servizi in rete

Sottosezione contenente  informazioni e dati ai sensi dell’ Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005: “3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire  il  processo  di  informatizzazione  e  di  potenziare   ed estendere i servizi telematici, i soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i  servizi  telematici, ivi inclusa la posta  elettronica  certificata,  per  l'utilizzo  dei  propri servizi, anche a  mezzo  di  intermediari  abilitati,  per  la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie  fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali  e  assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. …  3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno  sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano  nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati  ai  sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo  dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.”

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016

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