Questo documento sintetizza le regole relative all'applicazione e al pagamento dell'imposta di bollo sulle convenzioni stipulate dall'Università con altri soggetti pubblici o privati.
Convenzioni con PA
L’articolo 16 della Tabella allegato B al D.P.R. 642/1972 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti e documenti “posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. Tuttavia, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (Interpello n. 495/2020; Interpello n. 183/2021) e la giurisprudenza consolidata (Risoluzione n. 472/E del 2008) chiariscono che tale esenzione si applica esclusivamente ai soggetti tassativamente elencati e non può essere estesa ad altri enti pubblici, anche se rientranti nella definizione generale di pubblica amministrazione. Quindi le convenzioni tra enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e comunità montane) sono generalmente esenti dall’imposta di bollo se entrambe le parti rientrano tra quelle tassativamente elencate dalla normativa (Interpello n. 183 del 2021). Le Università statali, pur essendo enti pubblici, non sono espressamente incluse tra i soggetti elencati nell’articolo 16. L’Interpello n. 495/2020 ribadisce che l’esenzione non si estende a tutte le pubbliche amministrazioni, ma solo a quelle indicate dalla norma. Pertanto, la convenzione tra una Università Statale e un Comune o una Regione non beneficia dell’esenzione di cui all’articolo 16 e risulta soggetta all’imposta di bollo nella misura ordinaria (attualmente 16 euro per ogni foglio).
Per quanto riguarda il soggetto obbligato al pagamento, in assenza di una specifica esenzione, si applica la regola generale: l’imposta di bollo è a carico di chi richiede l’atto o ne fa uso, salvo diverso accordo tra le parti. Non si applica la regola dell’articolo 8 del D.P.R. 642/1972 (imposta a carico dell’altra parte nei rapporti con lo Stato), poiché l’Università statale non è qualificata come “Amministrazione dello Stato” ai fini di questa esenzione. Quindi:
- Se la convenzione è stipulata tra lo Stato (o un’amministrazione statale) e l’Università statale, l’imposta di bollo è a carico dell’Università.
- Se la convenzione è tra un ente pubblico diverso dallo Stato (es. Comune, Regione) e l’Università statale, si applica la regola generale: l’imposta è a carico di chi richiede l’atto o ne fa uso, salvo diverso accordo tra le parti. Quindi per il caso specifico della convenzione per tirocinio svolto presso un Comune, Regione, ecc. l’imposta di bollo è a carico dell’Università
Convenzioni con soggetti privati (società, persone fisiche, ecc.):
L’imposta di bollo è dovuta e il pagamento spetta al soggetto aggiudicatario, cioè al contraente privato che stipula la convenzione con la PA.
Convenzioni con ONG/ONLUS/ETS:
L’articolo 27-bis della Tabella allegata al d.P.R. n. 642/1972 esenta in modo assoluto dall’imposta di bollo “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. L’articolo 82, comma 5, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) estende l’esenzione agli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società. L’esenzione si applica solo se l’ente è iscritto nei registri previsti dalla normativa (Anagrafe ONLUS, RUNTS, ecc.). In assenza di esenzione, si applica la disciplina ordinaria.
Come si paga
L'importo dell'imposta di bollo è di €16,00 ogni 4 facciate o 100 righe di testo, salvo modifiche normative.
I metodi di pagamento dell’imposta di bollo sono 3:
- pagamento virtuale ex art.15 DRP642/1973, in pratica il soggetto ospitante che deve pagare l’imposta di bollo ha richiesto ed ottenuto dall’Agenzia delle Entrate l’autorizzazione a pagarla virtualmente ogni qual volta vi è tenuto; se questo è il caso nella convenzione dovrà comparire la dicitura: “ imposta di Bollo assolta virtualmente, ex articolo 15 del Dpr 642/1972,- giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale di……………………………………… n. …………………………. del ………………………..”;
- pagamento tramite il modello F23 (istruzioni e modello alla pagina web https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/pagamenti/f23/modello+f23 ) in questo caso nella convenzione dovrà essere specificato che l’imposta di bollo è stata pagata mediate versamento su modello F23 allegandolo in copia alla convenzione stessa;
mediante contrassegno telematico, specificandone però gli estremi nella convenzione e dichiarandone l’uso esclusivo (es. frase “Imposta di bollo assolta mediante contrassegno telematico per un importo di € __________ rilasciato in data ___________________ codice univoco identificativo ______________________________ utilizzato unicamente per la presente Convenzione (ex articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).” )
Queste 3 modalità, ed in particolare l’ultima, possono essere adottate anche nel caso di firma digitale, nell’ultimo caso si può sempre scannerizzare la convenzione - che magari ha la marca da bollo, o meglio il contrassegno telematico, incollata - firmandola poi digitalmente. E’ ovvio che nel caso di firma autografa e documento cartaceo nulla osta all’applicazione fisica del contrassegno telematico, in questo caso sarebbe superflua l'indicazione "Imposta di bollo assolta mediante contrassegno telematico ... " sopra ricordata.