Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati
Sezione contenente informazioni e dati ai sensi dell' Art. 52, c. 1 del d. lgs. n. 82/2005, dell'Art. 9, c. 7 del d. lgs. n. 179/2012, dell'Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater del d.lgs. n. 82/2005
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
Sottosezione contenente informazioni e dati ai sensi dell’Art. 52, c. 1 del D.lgs. n. 82/2005: “L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.”
Nessun elenco di base di dati
Regolamenti
Sottosezione contenente informazioni e dati ai sensi dell’Art. 52, c. 1 del D.lgs. n. 82/2005: “L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.”
Nessun regolamento per l'acceso a base di dati
Obiettivi di accessibilità
Sottosezione contenente informazioni e dati ai sensi dell’Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012: “L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.”
Obiettivi di accessibilità (in corso di pubblicazione)
Provvedimenti per uso dei servizi in rete
Sottosezione contenente informazioni e dati ai sensi dell’ Art. 63, cc. 3-bis e 3-quater, d.lgs. n. 82/2005: “3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni. … 3-quater. I soggetti indicati al comma 3-bis, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito web istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.”
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016