Le marche da bollo oggi in vigore, o meglio i contrassegni sostituivi delle marche da bollo, recano  un codice numerico,  la data e l’ora della stampa. Questo  rende conoscibile la loro  data di emissione.

Visto  il disposto dell’articolo 2 della legge 642/72: “l’apposizione del bollo deve essere contestuale alla sottoscrizione dell’atto”  la data apposta sul contrassegno sia antecedente o contestuale a quella riportata  nel documento da bollare.

Se la data del contrassegno infatti,  dovesse essere successiva alla data riportata nell’atto, si potrebbe incorrere in una sanzione pari al 25% del valore della marca, ciò è stato anche ribadito da un provvedimento del  5 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate che trattava l’approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.

Va detto che l'adozione del moderno contrassegno, sul quale sono indicati data e codice identificativo e fatto in modo tale da non poter essere “disapplicato” dal documento per poter essere utilizzato nuovamente, rende superflua la procedura dell’annullamento.

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