Le marche da bollo oggi in vigore, o meglio i contrassegni sostituivi delle marche da bollo, recano un codice numerico, la data e l’ora della stampa. Questo rende conoscibile la loro data di emissione.
Visto il disposto dell’articolo 2 della legge 642/72: “l’apposizione del bollo deve essere contestuale alla sottoscrizione dell’atto” la data apposta sul contrassegno sia antecedente o contestuale a quella riportata nel documento da bollare.
Se la data del contrassegno infatti, dovesse essere successiva alla data riportata nell’atto, si potrebbe incorrere in una sanzione pari al 25% del valore della marca, ciò è stato anche ribadito da un provvedimento del 5 maggio 2005 dell’Agenzia delle Entrate che trattava l’approvazione delle caratteristiche e delle modalità d’uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.
Va detto che l'adozione del moderno contrassegno, sul quale sono indicati data e codice identificativo e fatto in modo tale da non poter essere “disapplicato” dal documento per poter essere utilizzato nuovamente, rende superflua la procedura dell’annullamento.